Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.

 

 

Indietro
NORMATIVA SUL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
Cosa prevede la legge
Mercoledi 19 febbraio 2020
L'attuale quadro normativo prevede due tipologie di certificati medici:

1) CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' AGONISTICA.

La disciplina della certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 (qui il testo).
E' indispensabile e TASSATTIVAMENTE OBBLIGATORIO per la partecipazione ad attività sportive agonistiche.
Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport. La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo è annuale.
Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche.
In caso di inidoneità il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all'atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell'atleta, però a quest'ultima viene comunicato il solito esito negativo senza la diagnosi. L'atleta può proporre, entro 3 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello.
In caso di mancato rinnovo, Il giorno successivo alla scadenza del certificato, la società comunica i dati del tesserato alla UISP che provvede alla sospensione della tessera.


2) CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' NON AGONISTICA.


La certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva non agonistica è regolata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 (qui il testo). Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal CONI il 10.6.2016 (qui il testo).
 i certificati medici per l'attività sportiva non agonistica possono essere rilasciati soltanto:
  • dai medici di medicina generale (medico curante) e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
  • dal medico specialista in medicina dello sport;
  • dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.
Le disposizioni emanate prevedono l'OBBLIGO per TUTTI i tesserati di Enti di promozione sportiva (UISP, AICS, ecc) del certficato medico non agonistico per la partecipazione a qualsiasi attività organizzata dal Coni o da Enti di promozione sportiva (UISP). Il suddetto obbligo riguarda anche la partecipazione ad attività cd. "ludico motorie".
La partecipazione ad attività ludico-mororie (quindi senza certficato medico nè agonistico nè non agonistico) è consentito esclusivamente ai soggetti non tesserati UISP.

IN CONCLUSIONE: NON E' CONSENTITO PARTECIPARE AD ALCUNA ATTIVITA' SPORTIVA ORGANIZZATA DA CONI, FIDAL O UISP SENZA CERTIFICATO MEDICO.
OCCORRE IL CERTIFICATO AGONISTICO SE LA GARA E' AGONISTICA, QUELLO NON AGONISTICO SE LA GARA E' NON AGONISTICA O LUDICO-MOTORIA (OVVIAMENTE CON IL CERTIFICATO AGONISTICO SI PUO' PARTECIPARE ANCHE ALLA NON AGONISTICA E ALLA LUDICO MOTORIA).

SI RICORDA CHE E' TASSATIVAMENTE VIETATO CORRERE CON IL PETTORALE DI UN ALTRO TESSERATO SENZA AVERLO PREVENTIVAMENTE COMUNICATO ALL'ORGANIZZAZIONE.

INOLTRE PARTECIPARE AD UN EVENTO SPORTIVO SENZA PETTORALE E' UN'AZIONE MOLTO SCORRETTA E UN COMPORTAMENTO CHE LA NOSTRA SOCIETA' STIGMATIZZA FORTEMENTE!!!